Art. 2.
(Istituzione dell'Autorità garante della
parità delle donne e degli uomini).

      1. È istituita l'Autorità garante della parità delle donne e degli uomini nell'accesso ai massimi livelli per l'esercizio delle funzioni pubbliche o di funzioni comunque connesse a interessi pubblici spettanti agli enti pubblici, di seguito denominata «Autorità», con sede in Roma.
      2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
      3. L'Autorità dispone di una sede propria, di personale e risorse finanziarie adeguati alle sue attribuzioni, secondo quanto annualmente stabilito con la legge di bilancio.